Data:
11 Luglio 2024

Secondo quanto previsto dall’art.40 della L.R. 3/2002 come modificato dalla L.R. 10/2017  ”Controllo e sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico”, gli utenti sono tenuti a munirsi di titolo di viaggio, a convalidarlo all’inizio del viaggio in conformità alle apposite prescrizioni previste e riportate opportunamente anche sul retro del biglietto (se materializzato) e a conservarlo per tutta la durata del percorso atteso che, anche  all’atto della discesa dall’autobus, può essere effettuata la verifica del titolo di viaggio da parte degli Agenti di polizia amministrativa.

Qualora vi sia necessità, all’atto della salita a bordo, l’utente ne che sia sprovvisto, può richiedere all’Operatore di Esercizio di acquistare il biglietto con maggiorazione relativamente alla tratta da effettuare.

Si rammenta che:

  • il biglietto acquistato a bordo bus deve essere compilato riportando origine e destinazione laddove previsto;
  • è obbligo dell’utente convalidare il biglietto presso l’apposita validatrice a bordo bus;
  • è obbligo dell’utente controllare l’avvenuta validazione, ovvero validare a penna il biglietto qualora la validatrice sia malfunzionante;
  • resta obbligo dell’utente custodire diligentemente il titolo di viaggio per l’intera durata della corsa, in quanto anche in fase di discesa dall’autobus gli agenti accertatori possono effettuare l’attività di verifica, pertanto, al fine di non incorrere nelle previste sanzioni amministrative, si invita l’utente a non abbandonare a bordo dell’autobus il biglietto acquistato una volta terminata la corsa.

Avviso prot. nr. AIRCA-0031235-2024